Norme
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§1. Missione della Biblioteca
Al fine di assicurare gli strumenti necessari per l’insegnamento, l’apprendimento e la ricerca, il patrimonio librario dell’Università deve essere conservato con la massima cura e deve essere costantemente arricchito secondo le esigenze accademiche, in modo tale che la Biblioteca sia sempre fornita di libri, periodici e degli odierni mezzi informatici (Statuti generali dell’Università, art. 76, §1).
§2. Funzione principale della Biblioteca
In conformità con il §1, la Biblioteca è concepita come luogo di conservazione del patrimonio librario dell’Università, dove i libri e le riviste siano facilmente reperibili; il prestito esterno, eccezione fatta per i casi elencati all’art. 4, non è consentito.
§3. Direzione della Biblioteca
A norma dell’art. 76, § 2 degli Statuti generali dell’Università e dell’art. 106, § 2 del Regolamento generale dell’Università, dirige la Biblioteca il Prefetto, coadiuvato nelle sue funzioni dal Consiglio di Biblioteca (Statuti generali dell’Università, art. 76, § 3).
§4. Compito del Prefetto della Biblioteca
È compito del Prefetto mantenere aggiornato il patrimonio della Biblioteca e programmare i suoi servizi perché siano sempre idonei allo studio e alla ricerca scientifica.
Possono essere ammessi alla Biblioteca:
§1. Condizioni di accesso alla Biblioteca
Per l’accesso alla Biblioteca è necessario:
§2. Comportamento da tenersi in Biblioteca
In Biblioteca:
Tenuto conto di quanto previsto dalle norme di etica universitaria, all'art. 1, §4 e all'art. 2, §2, le sanzioni previste per chi non osservi i suddetti comportamenti sono, a seconda della gravità delle infrazioni e delle recidive:
L'Autorità competente per l'applicazione delle sanzioni di cui ai punti a., b. e c. è il Prefetto della Biblioteca; per la sanzione di cui al punto d. l'Autorità competente è il Rettore.
Il personale della Biblioteca è disponibile ad accogliere segnalazioni di eventuali disagi e proposte di miglioramento dei servizi, da inoltrarsi per iscritto e ai quali sarà data sollecita risposta.
§1. Possono usufruire del prestito dei volumi conservati nei depositi i professori emeriti, i professori ordinari e straordinari, i docenti aggregati, i docenti incaricati associati, i membri della Comunità dei Padri Gesuiti residenti presso l’Università Gregoriana, alle seguenti condizioni:
§2. Possono usufruire del prestito dei volumi disponibili nelle Sale di lettura i professori emeriti, i professori ordinari e straordinari, i docenti aggregati, i docenti incaricati associati, i membri della Comunità dei Padri Gesuiti residenti presso l’Università Gregoriana, alle seguenti condizioni:
§3. I professori invitati, i docenti incaricati e gli assistenti possono prendere in prestito fino a 3 volumi conservati nei depositi per un massimo di un mese. Per usufruire del servizio è necessario richiedere il volume tramite la piattaforma moBi e, successivamente, utilizzare l'apposita postazione di autoprestito.
§4. Gli iscritti al dottorato e i ricercatori ospiti possono prendere in prestito fino a 3 volumi conservati nei depositi per un massimo di due settimane. Per usufruire del servizio è necessario richiedere il volume tramite la piattaforma moBi e, successivamente, utilizzare l'apposita postazione di autoprestito.
§5. Il prestito di qualsiasi tipo di materiale documentario è strettamente personale e la responsabilità dello smarrimento o del danneggiamento del volume preso in prestito ricade interamente sul prestatario. In caso di perdita o danno del volume, il prestatario ha il dovere di risarcire la Biblioteca dell'importo equivalente alla sostituzione dell'esemplare o alla sua riparazione. Di fronte alla non ottemperanza della precedente prescrizione, l'utente può essere inibito dall'utilizzo dei servizi bibliotecari.
§6. Non è consentito il prestito dei volumi appartenenti al Fondo Antichi e rari, delle enciclopedie, dei dizionari e dei periodici.
§7. Qualora un utente avesse bisogno di un volume già in prestito, la Biblioteca ne fa richiesta al prestatario, il quale dovrà metterlo a disposizione del richiedente in tempi brevi.
§8. Per i volumi non riconsegnati alla scadenza del prestito, la Biblioteca invia per e-mail tre solleciti: il primo il giorno successivo a quello della scadenza, il secondo il terzo giorno dalla scadenza e il terzo il settimo giorno dalla scadenza; a seguire, l'utente moroso perderà temporaneamente il diritto di fruizione del servizio. Rimane facoltà del Prefetto della Biblioteca e delle Autorità Accademiche applicare ulteriori sanzioni.
§9. All'inizio dell'estate la Biblioteca richiede la restituzione di tutti i volumi in prestito in modo che nei mesi estivi il patrimonio rimanga a disposizione di tutti gli utenti.