Certificati e Diplomi
Indice
9.1. Norme per la richiesta dei documenti |
Per le richieste di documenti si utilizza il modulo "Richiesta documenti" disponibile nella sezione "Modulistica on line del sito Web", compilato in duplice copia e da consegnare in Segreteria Generale.
Conformemente alle disposizioni normative vigenti, ivi incluse quelle in materia di protezione dei dati personali (D.lgs 196/2003), la richiesta ed il ritiro dei documenti può essere effettuato soltanto:
- dall’interessato/a, presentando un documento di riconoscimento (carta d’identità, passaporto, ecc.)
- da altra persona munita di delega nominativa e di documento di riconoscimento personale dell’interessato.
Le tasse versate per richieste di documenti erroneamente compilate non si restituiscono.
9.2. Certificato di "Pre-iscrizione" |
I nuovi studenti che hanno bisogno del visto d'ingresso in Italia possono ottenere gratuitamente dalla Segreteria Generale dell'Università il certificato di "Pre-iscrizione" che consente loro di richiedere nei Consolati Italiani dei loro paesi di provenienza, il "Visto d'ingresso e di permanenza in Italia per motivi di studio".
In Italia non è consentito cambiare il visto di turista in visto di studente.
Per ottenere il certificato di "Pre-iscrizione", occorre presentare al Decano della Facoltà a cui ci si intende iscrivere i seguenti documenti:
Per i candidati religiosi e diocesani:
- Titoli di studio e voti ottenuti durante gli studi svolti in precedenza in fotocopia (all'atto dell'iscrizione si dovrà consegnare l'originale dei titoli di studio previ alla Segreteria Generale).
- Lettera di presentazione del Superiore Religioso o dell'Ordinario del luogo.
- La dichiarazione di responsabilità o "presa in carico" dell'Istituto o del privato che garantisce il pagamento di vitto, alloggio ed eventuali spese sanitarie durante il periodo di permanenza in Italia, oppure la certificazione della borsa di studio ottenuta comprendente le spese di vitto e alloggio o un documento attestante la possibilità di mantenersi personalmente per le spese di studio e di soggiorno.
- Fotocopia di un documento d'identità.
- Indicazione del domicilio a Roma durante gli studi. Gli studenti appartenenti al clero secolare (seminaristi o sacerdoti) debbono dimorare nei collegi o istituti di Roma loro destinati, il cui elenco appare nell'Annuario Pontificio. Tutti quelli che non abitano nei suddetti collegi o istituti devono presentare l'apposito Rescritto annuale di Extracollegialità rilasciato dal Vicariato di Roma a richiesta dell'Ordinario diocesano.
Per i candidati laici:
- Titoli di studio e voti ottenuti durante gli studi svolti in precedenza in fotocopia (all'atto dell'iscrizione si dovrà consegnare l'originale dei titoli di studio previ alla Segreteria Generale).
- Lettera di presentazione dell'Ordinario della Diocesi di provenienza dello studente (non è sufficiente la semplice presentazione di un ecclesiastico).
- La dichiarazione di responsabilità o "presa in carico" dell'Ente o del privato che garantisce il pagamento di vitto, alloggio ed eventuali spese mediche durante il periodo di permanenza in Italia. Su questa dichiarazione vi dovrà essere il nulla osta dell'Ordinario della Diocesi italiana di appartenenza del privato o dell'Ente che la rilascia. In caso di dichiarazione di auto-mantenimento da parte dello studente, in calce al documento deve essere apposto il visto del proprio Ordinario di origine.
- Fotocopia di un documento d'identità.
- Indicazione del domicilio a Roma durante gli studi.
Il Decano, se valutati positivamente i documenti ricevuti, chiede alla Segreteria Generale di redigere la certificazione di pre-iscrizione, la quale dovrà essere autenticata dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica.
Le richieste di pre-iscrizione al nuovo anno che perverranno dopo il 15 luglio saranno evase alla riapertura delle attività amministrative nel mese di settembre. Per ulteriori informazioni o per presentare casi particolari, rivolgersi alla Segreteria Generale.
9.3. Certificato di Iscrizione |
Avvenuta l’iscrizione, gli studenti possono richiedere in Segreteria Generale il rilascio gratuito di max. 2 copie del certificato d’iscrizione entro 30 giorni dalla chiusura del periodo delle iscrizioni.
Le copie successive si richiedono sempre in Segreteria Generale.
9.4. Tessera magnetica (Badge) |
L’Università rilascia, all’atto dell’immatricolazione ad ogni studente, senza alcun costo aggiuntivo la tessera magnetica di riconoscimento (badge), con modalità e tempi indicati con avviso pubblico.
Eventuali duplicati a seguito smarrimento o furto potranno essere richiesti alla Segreteria Generale attraverso il modulo "Richiesta documenti" disponibile nella sezione "Modulistica on line del sito Web", allegando autodichiarazione di smarrimento o furto.
9.5. Certificati di Voti e Grado |
Lo studente, dopo aver verificato di aver adempiuto a tutte le condizioni poste dalla Facoltà/Istituto/Centro per il conseguimento di un grado accademico, ha diritto di ricevere, senza alcun onere economico, una prima copia originale del relativo certificato con l'indicazione delle singole discipline svolte, i crediti, le votazioni e la qualifica finale del grado stesso.
Le copie successive del certificato si richiedono sempre in Segreteria Generale.
Per gli studenti che sostengono gli esami finali nelle sessioni ordinarie, invernale ed estiva, potranno verificare dalla pagina Servizi on line per gli studenti la data di disponibilità del grado accademico a decorrere dalla quale il certificato potrà essere ritirato. Coloro che sostengono gli esami finali nella sessione ordinaria autunnale devono fare richiesta del grado accademico in Segreteria Generale.
9.6. Diploma in pergamena |
Si richiede in Segreteria Generale e recandosi successivamente in Economato per il pagamento della tassa prevista. Il ritiro si effettua in Segreteria Generale dopo circa 45 giorni lavorativi dall’ordine. La data di disponibilità per il ritiro verrà pubblicata sulla pagina Servizi on line per gli studenti. All’atto della richiesta lo studente deve verificare la correttezza dei propri dati personali.
Invece il Diploma in pergamena del Dottorato verrà rilasciato d’ufficio senza alcun onere in copia unica dalla Segreteria Generale dopo circa 60 giorni lavorativi dal momento che avrà ottenuto l’approvazione dei censori conseguente alla consegna o all’invio alla Segreteria Accademica delle 50 copie della tesi stampata (integrale o in estratto). E’ compito dello studente provvedere al ritiro.
Tutti i Diplomi in pergamena sono rilasciati in unica copia, non si emettono duplicazioni, possono essere soltanto ritirati e non ne è prevista la spedizione.
9.7. Riconoscimento agli effetti civili in Italia dei Titoli Accademici |
La Pontificia Università Gregoriana figura nell'elenco delle Facoltà e delle Università Ecclesiastiche autorizzate dalla Santa Sede, conformemente a quanto stabilito all'art. 40 del Concordato Lateranense firmato tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana.
In base alla legislazione vigente in Italia (art. 10, 2 della Legge 25.III.1985, n. 121, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 10 aprile 1985 e Decreto del Presidente della Repubblica, 2 febbraio 1994, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 1994), a seguito dell'Accordo di revisione del Concordato, i titoli accademici di Baccellierato e di Licenza nelle discipline di Teologia (in tutte le sue specializzazioni, inclusa Spiritualità) e Sacra Scrittura sono riconosciuti dallo Stato Italiano.
Lo studente deve presentare domanda, unitamente alla documentazione richiesta, presso il Ministero dell'Università e della Ricerca, Ufficio IX, il quale dopo conforme parere del Consiglio Universitario Nazionale procederà al riconoscimento.
Di conseguenza è necessario chiedere presso la Segreteria Generale:
- per il Baccellierato in Teologia, da riconoscere come Diploma universitario, il certificato delle 13 annualità di insegnamento;
- per la Licenza in Teologia, da riconoscere come Laurea universitaria, il certificato delle 20 annualità di insegnamento.
Perché i titoli accademici siano riconosciuti o presi in considerazione da Autorità accademiche delle Facoltà civili e da Enti civili è necessario:
- per l'Italia:
-
Recarsi presso la Congregazione per l'Educazione Cattolica, P.zza
Pio XII n. 3, tel. 06/6988.4167; telefax 06/6988.4172, portando:
- l'originale del Diploma e una fotocopia;
- il certificato di tutti gli esami sostenuti con dichiarazione di annualità;
- la richiesta del Superiore o del Vescovo della Diocesi competente (solo per i religiosi e i sacerdoti). - Recarsi presso la Segreteria di Stato della Santa Sede (Palazzo Apostolico Vaticano), tel. 06/6988.3438/4438; telefax 06/6988.5088, con il Diploma e il certificato degli esami originali per ottenere l'autentica delle firme.
- Recarsi presso la Nunziatura Apostolica in Italia, Via Po, 29 in Roma, tel. 06.8546287; telefax 06.8549725, per ottenere il visto.
- Recarsi presso l'Ufficio Legalizzazioni della Prefettura di Roma, (lunedì-mercoledì-venerdì ore 9-12.00) in Via Ostiense n. 131/L in Roma, 2° piano, tel. 06.67294633 per ottenere la vidimazione.(per ogni documento da autenticare occorre una marca da bollo);
- Consegnare i documenti con una domanda in carta semplice, presso il Ministero dell'Università e della Ricerca, Ufficio IX, in Piazzale Kennedy n. 20, Roma EUR, tel. 06.59911.
-
Recarsi presso la Congregazione per l'Educazione Cattolica, P.zza
Pio XII n. 3, tel. 06/6988.4167; telefax 06/6988.4172, portando:
- per gli Stati esteri:
- richiedere la vidimazione alle Autorità Ecclesiastiche competenti (Congregazione per l'Educazione Cattolica, P.za Pio XII, n. 3, tel. 06/6988.4167; telefax 06/6988.4172; Segreteria di Stato della Santa Sede, Palazzo Apostolico Vaticano, tel. 06/6988.3438/4438, telefax 06/6988.5088; Nunziatura Apostolica del Paese presso la Santa Sede oppure presso la Nunziatura Apostolica del Paese stesso).
9.8. Ammissione a concorsi ed esami di Stato |
I titoli ecclesiastici riconosciuti consentono l'accesso ai Concorsi-Esami di Stato o ai Corsi abilitanti per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento nelle Scuole o negli Istituti, parificati o pareggiati, di istruzione media di I° e II° grado dipendenti da Enti Ecclesiastici o Religiosi, in quelle discipline dove sono richieste le Lauree in Lettere o in Filosofia conseguite presso le Università statali o libere (L. 19.1.1942, n.86, D. Leg.vo 16.4.1994, n.297).
9.9. Adeguamento al Processo di Bologna |
La Pontificia Università Gregoriana sta assumendo tutti gli obiettivi, gli intenti e gli impegni richiesti dal "Processo di Bologna", sottoscritto dalla Santa Sede nel 2003.
Inoltre ogni Facoltà, Istituto e Centro Interdisciplinare della Pontificia Università Gregoriana continua la revisione della propria programmazione e la propria suddivisione della materia, in modo da poter conferire dei titoli che siano riconosciuti a livello europeo.